La separazione consensuale. Procedure da seguire a seguito della legge 55/2015
La separazione consensuale. Procedure da seguire a seguito della legge 55/2015
Come si ottiene una separazione consensuale.
Tempi e costi della procedura con udienza avanti al Giudice e della procedura con negoziazione assistita senza udienza avanti al Giudice
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La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
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In che modo è possibile separarsi?
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Si distingue una procedura con udienza davanti al giudice.
Depositato il ricorso presso il Tribunale competente viene fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale. Davanti al Presidente del Tribunale, le parti oggi dovranno comparire personalmente per essere sentite per il tentativo di conciliazione, fallito il quale, il Presidente autorizza i coniugi a vivere separatamente.
Sull'omologazione provvederà, poi, il Tribunale con decreto emesso in Camera di Consiglio previa rimessione degli atti al Pubblico Ministero.
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L'omologazione può essere rifiutata qualora gli accordi tra i coniugi contengano clausole contrarie all'interesse dei minori o pattuizioni contrarie all'ordine pubblico od a norme imperative.
Se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
Le condizioni di separazione sono quelle che risultano dal verbale di omologazione o che sono in queste espressamente richiamate.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli
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Il D.L.132/2014 ha introdotto nuove forme di separazione e divorzio che permettono ai coniugi che ne presentano i requisiti previsti dalla legge di non presenziare davanti al Giudice al Tribunale.
La legge 55/2015 prevede che per la convenzione di negoziazione l'assistenza di almeno un avvocato per parte. Quindi le parti anche in ipotesi di separazione consensuale non potranno rivolgersi ad un solo avvocato, dovendo ogni coniuge essere assistito da un legale.
Con tale procedura si evita l'udienza davanti al Presidente del Tribunale, prevedendo la legge che, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori o non economicamente autosufficienti, vi sia il controllo del Pubblico Ministero sull'accordo negoziato dalle parti. Nell'ipotesi in cui la coppia abbia figli minori si sarà una verifica sulle condizioni di separazione.
Se il Pubblico Ministero ritiene che l'accordo raggiunto sia rispondente all'interesse dei figli, lo autorizza. L’accordo negoziato, dopo il nullaosta del Pubblico ministero o l' autorizzazione, va trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Con la procedura di negoziazione assistita si può arrivare alla separazione in tempi brevi, senza dover presenziare davanti al Presidente del Tribunale o a un giudice da esso delegato.
Per avere maggiori informazioni su costi della procedura di negoziazione assitita per separazione consensuale clicca su costi
Servizi offerti per la separazione consensuale
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Il servizio di separazione comprende le seguenti prestazioni a seconda che si segua la procedura con l'udienza avanti al Giudice designato o la negoziazione assistita con l'assistenza di due avvocati :
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Consulenza legale per fissare le condizioni di separazione decise dai coniugi,
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Redazione del ricorso per la separazione consensuale da parte di un avvocato, redazione accordo di negoziazione assistita,
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Deposito del Ricorso presso il Tribunale Italiano competente per Territorio, deposito accordo presso Procura competente,
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Assistenza presso tutti i Tribunali Italiani.
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Consegna ai coniugi del provvedimento di separazione ( Omologa ) emesso dal Giudice, consegna accordo autorizzato dal PM.
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