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Abbebito della separazione

Immagine del redattore: monicamontecchiomonicamontecchio

A volte uno dei coniugi si domanda quali siano i fatti o gli motivi si possa richiedere l'addebito della separazione, sentendo frequentemente parlare di infedeltà di uno dei coniugi o di abbandono del tetto coniugale o di mancata reciproca assistenza morale o materiale, nonchè di violenze o percosse subite.

Ebbene episodi di gravi violenza da parte di uno dei coniugi giustificano già di per sé la richiesta di addebito.





Di fatti una donna aveva chiesto l'addebito della separazione adducendo il comportamento violento del marito che l’aveva spinta giù dalle scale, procurandole lesioni certificate, oltre al suo allontanamento dalla casa familiare.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che episodi di gravi violenze fisiche non sono conformi al doveri di reciproco rispetto e assistenza, nascenti dal vincolo coniugale e anche in presenza di un solo episodio di violenza si può richiedere l'addebito della separazione.

Condotte contrarie ai doveri matrimoniali quali l'infedeltà o l'abbandono del tetto coniugale devono essere poste al vaglio del Tribunale che verificherà il nesso di causalità con il fallimento del matrimonio, ossia se hanno determinato o meno la rottura del matrimonio e se siano state il motivo scatenante della separazione .

Diversamente nel caso di condotte violente la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che: Ai fini dell’addebito nella separazione, anche un solo episodio di violenza fisica nei confronti dell’altro coniuge, costituisce una violazione grave ed inaccettabile dei doveri matrimoniali e fa scattare la pronuncia di addebito. Non è rilevante, a tal fine, l’accertamento del nesso di casualità con la crisi coniugale e/o delle cause dell’intollerabilità della convivenza, essendo il comportamento violento già di per se motivo valido per richiedere l'addebito. a prescindere da indagini sulla crisi matrimoniale.

 
 
 

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